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A Corinaldo Galeotti vuole far chiarezza sui lavori nell’ex convento degli Agostiniani

A Corinaldo Galeotti vuole far chiarezza sui lavori nell’ex convento degli Agostiniani

Ma il consigliere comunale di opposizione non riesce ancora ad ottenere la documentazione richiesta

CORINALDO – I lavori svolti nell’ex convento dei Padri Agostiniani torna al centro del dibattito politico corinaldese. Il capogruppo di minoranza all’Assemblea consiliare di Corinaldo, Luciano Galeotti, questa volta si è rivolto direttamente alla responsabile dell’Area.

“Ieri – scrive Luciano Galeotti – ho ricevuto, tramite posta certificata, la sua lettera, prot.n.837, in risposta alla richiesta che avevo avanzato al riguardo di una parte della documentazione per i lavori svolti presso l’ex convento dei Padri Agostiniani.

“Senza filtri affermo che sono rimasto alquanto perplesso leggendo la risposta ricevuta e con la presente sono a richiederle nuovamente l’invio della documentazione richiesta non ravvisando e non comprendendo le ragioni del parziale diniego.

“Nella lettera che Le avevo inviato in precedenza facevo esplicita e particolareggiata richiesta di una serie di documenti tecnici e fiscali riguardanti i lavori svolti presso l’ex convento dei Padri Agostiniani (anche ex Giglio, oggi Hotel Ma e Palazzo della Cultura), la mia richiesta appariva molto chiara e legittima: “Nel rispetto del minor aggravio possibile per l’Ente e del principio di ragionevolezza, chiaramente la documentazione sopra indicata dovrebbe essere recapitata tramite utilizzo di posta elettronica, utilizzando o l’indirizzo email galeottiluciano@virgilio.it o la posta certificata galeottiluciano@pec.it” (questo quanto riportato in chiusura nella lettera di richiesta citata).

“Contrariamente, la sua risposta, appare alquanto enigmatica e non confacente alla richiesta né a quanto stabilito dalla normativa di riferimento. Nella sua lettera, prot.n.837, non si fa cenno alcuno alla consegna dei documenti, che quindi stante la sua decisione non mi verranno recapitati, vi è solo un “temporeggiare” sino al 21 febbraio quando potrò solo «visionare» (così sta scritto nella sua risposta) presso l’ufficio del geometra Roberto Fiordelmondo, la documentazione richiesta…. ”a seguito della visione degli atti, potrà eventualmente chiedere – prosegue la sua lettera di risposta – il rilascio di copia di quelli di interesse, che l’ufficio provvederà a fornirle appena possibile”.

“Perdoni la franchezza ma ritengo chiaramente che questo modus oltre ad appartenere ad un periodo “pre digitale” sembra anche costituire una forma di ostruzionismo che, al momento, non mi è dato comprendere.

“Quanto ho richiesto con lettera del 4 febbraio (ed è già trascorsa una settimana) e che mi venisse inviato per posta elettronica (certificata o no lascio a lei la scelta), può benissimo essere recapitato, non dico nell’immediato, ma con tempi non certo di questa lungaggine ed evitando questi ostacoli disgustosi (“visionare la documentazione…a seguito di… eventualmente richiedere…l’ufficio provvederà ecc ecc”).

“La documentazione che Le ho richiesto è redatta in forma elettronica e questo chiaramente consente la trasmissione in maniera abbastanza semplice e con tempistiche quasi istantanee. Credo e spero che quanto richiesto risieda in archivi elettronici di facile accesso e la complessità degli elaborati tecnici possa essere resa fruibile mediante conversione, magari in formato pdf.

“Proprio in ragione del diritto di accesso dei consiglieri e del principio di economicità, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali recita in argomento “diritto di accesso”: «Art.43 del d.lgs. n.267/2000. In materia di “diritto di accesso” dei consiglieri comunali in ordine agli atti in possesso dell’Amministrazione comunale, al fine di evitare che eventuali continue richieste si trasformino in un aggravio dell’ordinaria attività amministrativa dell’ente locale, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) del Comune attraverso l’uso della password di servizio (cfr. parere del 29.11.2009).

“Conformemente alla vigente normativa in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione (in particolare, art. 2 del d.lgs. n.82/2005), qualora si tratti di esibire documentazione complessa e voluminosa, è altresì legittimo il rilascio di supporti informatici al consigliere o la trasmissione mediante posta elettronica, in luogo delle copie cartacee».

“Tale modalità, peraltro, è conforme alla vigente normativa in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione (decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005), che all’articolo 2 prevede che anche “le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.

“Richiamo, in conclusione – scrive sempre Luciano Galeotti -, il parere richiesto ed espresso dal precedente segretario comunale, dottoressa Imelde Spaccialbelli che con lettera prot.n.2409 del 16 maggio 2018 affermava “il diritto di accesso, riconosciuto ex lege al consigliere comunale, si estende, difatti, a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio del mandato, senza alcuna limitazione possa derivare dall’eventuale natura delle informazioni richieste […] l’accesso del consigliere non può essere soggetto ad alcun onere motivazionale, in quanto gli uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto della richiesta di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato, nel rispetto dei principi della separazione dei poteri (ex art.107 T.U.E.L.) secondo cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo, essendo riservata ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

“Pertanto per quanto previsto dall’orientamento dottrinale e dalla evoluzione giurisprudenziale, per le disposizioni dell’Art.43, comma 2, D.lgs.n.267/2000, per le sentenze che hanno valore normativo del Consiglio di Stato, sez.V, 26 settembre 2000, n.5109 e n.6293 del 13 novembre 2002 e con la sentenza dello stesso Consiglio, n.2716 del 4 maggio 2004 che ha introdotto ulteriori elementi che ampliano e rafforzano il diritto di accesso agli atti, ritenendo che “…i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all’espletamento del loro mandato, senz’alcuna limitazione…una richiesta di accesso avanzata da un consigliere a motivo dell’espletamento del proprio mandato risulta congruamente motivata e non può essere disattesa dall’Amministrazione”, Le chiedo gentilmente di farmi pervenire, entro termini ragionevoli, ad uno degli indirizzi di posta elettronica che riterrà più opportuno e confacente, la documentazione richiesta in data 4 febbraio con lettera prot.n.677.

“L’invio tramite posta elettronica credo soddisfi ampiamente le parti rispondendo appieno al principio di economicità”, conclude Luciano Galeotti.

 

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