“Appaltati i servizi alla Casa di riposo di Corinaldo, ora il sindaco deve vigilare”
“Appaltati i servizi alla Casa di riposo di Corinaldo, ora il sindaco deve vigilare”
Il capogruppo di minoranza, Luciano Galeotti, invita Matteo Principi – con una argomentata interrogazione – a controllare che vengano salvaguardati e difesi due diritti fondamentali: quello al lavoro e quello alla salute
CORINALDO – L’aggiudicazione dell’appalto dei servizi sociosanitari, assistenziali, riabilitativi, educativi e dei servizi generali, da parte della Fondazione Santa Maria Goretti, alla società NOI Cooperativa Sociale, presso la Casa di riposo e Residenza Protetta per anziani, è al centro, a Corinaldo, di una animata discussione.
Ed il capogruppo di minoranza all’Assemblea consiliare, Luciano Galeotti, ha presentato sull’argomento una dettagliata interrogazione al sindaco Matteo Principi ed ai componenti della Giunta municipale. Interrogazione inoltrata, per conoscenza, anche a tutti i consiglieri comunali.
“Intendo aprire questa interrogazione – scrive Luciano galeotti – ricordando ai colleghi consiglieri che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Santa Maria Goretti, già Istituti Riuniti di Beneficenza, Opera Pia Casa di Riposo (una identificazione e una destinazione ben precisa e definita) è stato eletto da questa Assemblea consiliare, per tanto, dobbiamo ritenerci responsabili degli atti emanati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Santa Maria Goretti e dobbiamo assolvere a quanto prescritto dall’art.42, in materia di competenze, e dall’art.43 entrambi parte del D.lgs. n.267/2000 per quanto attiene lo svolgimento delle competenze di indirizzo e controllo.
“È inoltre nostro compito – aggiunge Galeotti – controllare che vengano salvaguardati e difesi due dei diritti fondamentali appartenenti ai nostri concittadini, il diritto al lavoro e il diritto alla salute. Nell’art.3 dello Statuto che regolamenta l’ordine e l’operato della Fondazione Santa Maria Goretti, vengono riassunti gran parte degli elementi che ho citato in apertura «la Fondazione si propone di svolgere attività di Assistenza Sociale nel settore socio sanitario assistenziale, subentrando a tutti gli effetti negli ambiti in precedenza occupati dall’ Ipab “Istituti Riuniti di Beneficenza – O.P.Casa di Riposo” adeguandoli ed ampliandoli in ragione dei bisogni socio assistenziali del territorio di competenza e degli utenti che ad essa si rivolgono» questa, parte della disposizione richiamata. In questo articolo abbiamo il riferimento al lavoro, alla salute ed al territorio.
“L’interpretazione è pertanto alquanto chiara ed esplicita, la Fondazione è parte del nostro Ente nella sua competenza territoriale, ha responsabilità verso i lavoratori e verso i degenti che assiste: svolge un’attività carica di sensibilità e valori umani che deve anteporre a qualsiasi altro interesse. Con Deliberazione n.12 del 3 febbraio 2022 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Santa Maria Goretti ha autorizzato il presidente pro tempore, dottor Federico Piersanti nel provvedere alla stipula del contratto di appalto, di cui al bando di gara per l’affidamento in global service dei servizi sociosanitari, assistenziali, riabilitativi, educativi e servizi generali (cucina, pulizie, lavanderia e guardaroba) presso la Casa di Riposo e Residenza Protetta per Anziani (vedi rif.BAN48S, CIG:890603763A) con la Società cooperativa NOI con sede in Montecorvino Pugliano (SA), risultata prima classificata sulle tre partecipanti al bando.
“Ai sensi dell’art.95, comma 2 del D.lgs. n.50/2016 veniva applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e le cooperative concorrenti risultavano classificate nell’ordine NOI Società Cooperativa Sociale con punteggio totale di 88.249 seconda la società C.M.Service S.r.l. con 87.529 e la Euro & Promos Social Healath Care Soc.coop.sociale 67.795. Con deliberazione n.22 del 9 settembre 2021 il C.d.A. della Fondazione, fra gli elementi essenziali del contratto di appalto, aveva disposto l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, «individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo» (rif.Art.95 comma 3 D.lgs.50/2016).
“Il punteggio deriva pertanto, da una sommatoria di due elementi, una componente “tecnico/qualitativa” ed una “economica”. La variabile che ha determinato l’aggiudicazione dell’appalto è stata quella relativa ai costi, quella economica per intenderci: la cooperativa che si è imposta, NOI Soc.Cooperativa Sociale, ha offerto un ribasso del 8,03% , la concorrente Euro & Promos Social Helath Care Soc.Cooperativa Sociale ha offerto un ribasso del 2,54% e la C.M. Service S.r.l. ha offerto un ribasso pari al 3,436% sull’importo dell’appalto a base d’asta pari ad euro 4.387.068,00 (di cui euro 43.436,31 per oneri di sicurezza).
“Se prendiamo in esame solo l’offerta economica, escludendo l’offerta “tecnico/qualitativa” risulta chiaro che vi è un distacco enorme o come narra e viene identificato dal codice degli appalti, con giusta terminologia, «anomalo». Tant’è che riclassificando le offerte sulla base della sola offerta “tecnico/qualitativa”, la “classifica” appare stravolta e si aggiudicherebbe l’appalto la C.M.Service S.r.l. mentre le altre due concorrenti – scrive sempre Luciano Galeotti nell’interrogazione presentata al sindaco di Corinaldo – risulterebbero dietro e quasi appaiate nel punteggio. In sostanza la Cooperativa Sociale NOI è risultata aggiudicataria in virtù della sola offerta economica, ergo del maggior ribasso, quell’8,03% che risulterebbe, dalla normativa di riferimento, “anomalo” (rif. Art.97 comma 3 del Codice Appalti).
“L’anomalia si sdoppia ed acquista il plurale quando viene rilevata anche quella inerente la C.M.Service S.r.l., ma vi è un distinguo necessario, in quanto mentre per la cooperativa NOI l’anomalo risiede nell’elemento economico, un ribasso, come detto veramente consistente (8,03%, tradotto in soldoni oltre 350.000 euro c.a.) che permette a questa società di ottenere un punteggio massimo, per la società C.M.Service l’anomalia risiederebbe nell’elemento tecnico/qualitativo e che comunque non si estende al massimo del punteggio.
“Nella deliberazione n.12 del 3 febbraio nella presa d’atto della cronistoria viene narrato: “il giorno 29/11/2021 la Commissione Giudicatrice riunita presso la Fondazione Santa Maria Goretti, insieme al RUP , riapriva il verbale n.2 della seduta del 17 novembre in quanto, essendo applicabile la fattispecie del comma 3 dell’art.97 (codice appalti), si sarebbe proceduto alla valutazione dell’anomalia dell’offerta in capo alla NOI soc.cooperativa sociale e alla C.M.service s.r.l., poiché anormalmente basse…”.
“Per chi scrive – aggiunge il capogruppo di minoranza Luciano Galeotti – l’anomalia risiede solo in capo al punteggio indirizzato al criterio economico, in quanto la cooperativa NOI è stata oggetto di una valutazione del 30% pari al massimo stabilito dal Codice Appalti, una valutazione chiaramente rinvenibile nella stessa anomalia data dal ribasso equivalente ad un 8,03% (al ribasso maggiore viene offerto il massimo punteggio).
“È altresì fortemente anomalo il distacco che separa il concorrente aggiudicatario dell’appalto dagli altri concorrenti sempre per quanto riguarda il criterio economico anche e soprattutto per altri due indicatori esemplari: in primo luogo chiaramente il distacco percentuale fra la coop.NOI, aggiudicataria e le altre due concorrenti che si evince in una differenza di 4,60 punti percentuale (200.000 euro di differenza) nei riguardi della seconda classificata, la coop.C.M.Service e di 5,5 punti per la terza; risalta subito l’anomalia nelle differenze di offerta, in quanto mentre è enorme il distacco appena riportato, al contempo appare molto meno evidente e sembrerebbe più congruo quello tra le due concorrenti giunte dietro, pari ad una differenza quasi impercettibile, 0,89% che tradotti in euro corrispondono a poco più di diecimila euro all’anno.
“Il coefficente del 30%, che in questa argomentazione risulta determinante ai fini della aggiudicazione (come sopra ho avuto modo di spiegare), trova i suoi limiti per quanto disposto dal legiferante nell’art.94 (principi generali in materia di selezione) D.lgs.n.50/2016 (codice appalti) laddove al comma 7 dispone «L’elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi ».
“E ancora al comma 10 «Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d). 10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/ prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.
“A tal fine – scrive sempre Luciano galeotti nella sua argomentata interrogazione presentata al sindaco di Corinaldo – la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento». Comprendete che i dubbi appaiono chiaramente leciti ove una società cooperativa che non conosce certamente in maniera approfondita e necessaria la struttura economico aziendale che dovrà intraprendere avanzi una offerta con un ribasso di questa consistenza, oltre 350.000 euro.
“E le prime preoccupazioni sono chiaramente indirizzate al sospetto che potrebbero determinarsi delle lacune proprio nella tutela dei due diritti citati in apertura, diritto al lavoro e diritto alla salute. Il diritto al lavoro per quanto attiene il trattamento del personale ed il diritto alla salute per i degenti, per quanti sono ospitati dalla Fondazione Santa Maria Goretti.
“Tagliare dei costi in una maniera così pressante (soprattutto in un periodo che contrariamente sta registrando una lievitazione generale del costo della vita) lascia pensare, ripeto in maniera più che legittima, che a soffrirne saranno questi due comparti fondamentali e chiaramente la stessa Fondazione in successione. Oltre modo a tutela e salvaguardia dei diritti dei lavoratori, anche e soprattutto della loro incolumità, considerati i recenti avvenimenti di cronaca, ritengo e credo che le garanzie vadano richieste in maniera specifica, categorica e pressante. Pertanto per quanto sopra argomentato, con la presente interrogazione, sono a richiedere a questa amministrazione, negli interessi dell’intera comunità corinaldese, nell’interesse dei diritti fondamentali alla salute e al lavoro, che vengano poste in luce e verificate attraverso richiesta specifica di garanzia agli organi di amministrazione della Fondazione Santa Maria Goretti di Corinaldo i seguenti interrogativi: i) se è stato osservato quanto disposto dall’art.95 del D.lgs.n.50/2016 – criteri di aggiudicazione- che al 1 comma narra «I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta.
“Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti»; ii) se corrisponde al vero che è in atto un ricorso di una società partecipante al bando e se il ricorso è relativo alle irregolarità previste dall’art.97 (offerte anormalmente basse) del D.lgs.n.50/2016 o altra motivazione e renderne edotta questa Assemblea Consiliare; iii) nel capitolato per l’affidamento dei servizi viene espressamente dichiarato “…il personale del servizio infermieristico è alle dipendenze dell’Ente (l’assunzione in seguito ai gravi episodi dello scorso anno, quando la struttura in questo comparto, per l’incapacità gestionale degli organi amministrativi, presentava gravi ed irregolari lacune) e verrà DISTACCATO alla Ditta aggiudicataria con accordo specifico…”.
“Pertanto ritengo doveroso che venga richiesta la trasparenza circa questo accordo specifico e quanto previsto da questo contratto riguardo al trattamento del personale infermieristico; iv) se il Presidente e i componenti dell’esecutivo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Santa Maria Goretti – servizi alla persona, considerino congrui e soddisfacenti i criteri tecnico/qualitativi ed economici annoverati dalla società NOI cooperativa sociale nella loro proposta per l’aggiudicazione dell’appalto per la gestione dei servizi presso la Casa di Riposo e Residenza Protetta per anziani di Corinaldo. V) considerando le linee guida ANAC che stabiliscono: “Devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi della norma generale di cui all’art. 95, comma 3, i contratti relativi a: a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto – art. 50, comma 1, ult. per.), fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a); ….c) affidamento di servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi pubblici, sociali e personali…così come individuati dall’art. 142, commi 5-bis e 5-septies, in quanto non compresi dall’ipotesi sub 95, comma 3, lett. a)”.
“Considerando che la tipologia d’appalto rientra in maniera inequivocabile in quanto disposto dall’Associazione Nazionale Anticorruzione, considerando che la cooperativa NOI società cooperativa sociale ha ottenuto una valutazione relativamente bassa per quanto attiene il parametro tecnico/qualitativo, mentre si è imposta nella aggiudicazione dell’appalto solo grazie al forte ribasso economico (-8,03%); considerando che questi scenari fanno sorgere chiaramente ampi dubbi riguardo il rispetto dei due diritti richiamati in apertura: il diritto al lavoro e il diritto alla salute; considerando che questa fase economica alquanto avversa, volta al rincaro del costo della vita porta chiaramente a ritenere che un ribasso di tale portata vada a discriminare sia i lavoratori sia i degenti della Casa di Riposo; per le considerazioni che ho avanzato chiedo a questa amministrazione politica – conclude Luciano Galeotti – se ha le capacità di assumersi le responsabilità di vigilanza e monitoraggio verso l’operato tecnico amministrativo che andrà a svolgere la cooperativa NOI aggiudicataria dell’appalto, con la nuova gestione dei servizi socio sanitari, assistenziali, riabilitativi, educativi e servizi generali (cucina, pulizie, lavanderia e guardaroba), nella struttura della Casa di Riposo di Corinaldo”.
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