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Colpisce l’avversario a gioco fermo: tre anni di reclusione ad un senigalliese

Colpisce l’avversario a gioco fermo: tre anni di reclusione ad un senigalliese

Pesante sentenza del Tribunale di Ancona per un pugno durante una partita del torneo Uisp. La vittima un giocatore di Mondolfo

di ELPIDIO STORTINI

ANCONA – Pesante sentenza del Tribunale di Ancona che, ieri, ha condannato a tre anni di reclusione un calciatore senigalliese per aver sferrato un violento pugno al volto ad un giocatore avversario, a gioco fermo, provocando una triplice frattura della mandibola ed un lieve indebolimento permanente dell’organo della masticazione.

L’aggressione, scatenata forse dalla tensione agonistica in campo, è avvenuta nel terreno di gioco di Ponte Rio nell’ambito del torneo di calcio targato Uisp.

A gioco fermo, per un fallo fischiato dall’arbitro, il calciatore della formazione di San Silvestro, a Senigallia, al tempo dei fatti trentunenne, secondo la ricostruzione dell’accusa (contestata dalla difesa dell’imputato che aveva evocato invece un gesto esuberante durante un’azione) raggiungeva alle spalle un calciatore avversario della formazione del Maroso Mondolfo e lo colpiva al volto con particolare violenza.

Lungo e articolato il processo in cui sono sfilati diversi testimoni: giocatori dell’una e dell’altra squadra, arbitro, segnalinee, dirigenti.

Il calciatore ventisettenne del Mondolfo che ha dovuto subire un delicato intervento chirurgico maxillo facciale, con prognosi di oltre 40 giorni, è stato assistito durante il processo dall’avvocato Roberto Paradisi, costituitosi parte civile.

La tesi della difesa della persona offesa, condivisa dal giudice del Tribunale monocratico (dottoressa Grassi), è che l’azione ha esorbitato dalla normale finalità del gioco travalicando i limiti della lealtà sportiva e sfociando in una aggressione che non poteva, in alcun modo, essere ricondotta nemmeno al più estremo agonismo sportivo.

“In generale – ha spiegato l’avvocato Paradisi – non sono ammessi in nessuno sport, fatta eccezione per quelli da combattimento e per le arti marziali in genere (dove comunque vi sono regole rigide di contenimento), azioni che possano pregiudicare l’altrui integrità fisica. Certamente poi, se l’atto lesivo esula addirittura dall’azione di gioco, si entra nel terreno del dolo”.

Il Tribunale ha inoltre condannato l’imputato a pagare una provvisionale alla parte civile di 10 mila euro, oltre a rifondere le spese processuali e legali del giudizio.

 

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